Lo Statuto
Titolo I - Denominazione e finalità
Art. 1 - Denominazione e sede
1) Nella Regione Molise è costituita, nel rispetto del codice civile e della normativa in materia, un’Associazione di promozione sociale denominata “molistart”, di seguito denominata l’Associazione.
2) L’Associazione ha sede nel comune di Campobasso (Cb) in via Garibaldi n° 48, CAP 86100 e può utilizzare come sedi operative di volta in volta le sedi dei propri associati. Inoltre l’Associazione potrà eventualmente aprire sedi secondarie e sezioni distaccate, anche provvisorie, ovunque in Italia e all’estero, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo che ne nomina il referente responsabile e ne determina compiti e responsabilità. Un eventuale trasferimento di sede può aver luogo solo su delibera del Consiglio Direttivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci e non comporta modifica statutaria.
3) L’Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica.
Art. 2 - Finalità e durata
1) L’Associazione ha durata illimitata, è apartitica, non ha fini di lucro e s’ispira ai principi della democrazia.
2) La finalità che l’Associazione si propone, in particolare nel proprio ambito territoriale costituito dalla regione Molise, è la promozione sotto ogni forma dello sviluppo culturale, sociale, ambientale e turistico in chiave sostenibile e responsabile. Allo scopo di perseguire suddette finalità l’Associazione potrà:
- Realizzare progetti per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell’attività turistica improntati alla sostenibilità, promuovendo relazioni e collaborazioni tra quanti offrono accoglienza in campo turistico e tra questi, i fruitori di tali servizi e le comunità ospitanti, allo scopo, pur nella distinzione dei ruoli, di recuperare, preservare e valorizzare il grande patrimonio regionale in materia di ambiente, arte, cultura e tradizioni, prodotti tipici, cucina locale.
- Realizzare progetti per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'informazione regionale relativa ai servizi offerti dal territorio utili al turista e all'utente locale ed occasionale.(studenti o lavoratori temporanei)
- Curare la pubblicazione, la produzione e la diffusione, sia direttamente che indirettamente, di libri, opuscoli, periodici non quotidiani, video e applicazioni informatiche, per trattare, dibattere e divulgare le tematiche relative agli scopi istituzionali ed alle attività ad esse connesse.
- Realizzare attività di promozione turistica del territorio mediante l’organizzazione, la promozione e la gestione di pacchetti turistici in forma associata, itinerari enogastronomici e culturali, visite guidate, escursioni didattiche in aree protette o su percorsi naturalistici, elaborazioni e redazione di materiale illustrativo, editoriale ed audiovisivo, ricerche e consulenze rivolte a singoli cittadini, scuole, enti pubblici e/o privati, associazioni e a chiunque ne faccia richiesta.
- Promuovere precise azioni per la conoscenza del territorio regionale in tutte le sue espressioni, favorendo la difesa dell’ambiente, dell’edilizia tipica, del paesaggio, delle produzioni alimentari ed artigianali con determinati requisiti di qualità, della cucina locale tradizionale, attraverso l’organizzazione di mostre, convegni, conferenze, premi, concerti, lotterie, sagre, la partecipazione ad eventi relativi al settore turistico, enogastronomico e rurale ed ogni altra iniziativa idonea allo scopo di diffondere la cultura del turismo sostenibile e responsabile, anche instaurando forme di collaborazione con enti pubblici e privati stipulando apposite convenzioni.
Proporre e sviluppare progetti didattici con la finalità di sensibilizzare alla conoscenza ed alla valorizzazione dei beni naturali e di interesse storico, culturale ed artistico. Proporre e curare attività informative/formative rivolte all'aggiornamento e allo sviluppo di realtà pubbliche e private. Promuovere lo sviluppo dell’accoglienza e dell’ospitalità turistica, proponendo alle amministrazioni il miglioramento estetico dei territori di competenza e tutte quelle iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici ,mostre, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione dei monumenti) atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali, nonché il patrimonio storico, monumentale e culturale e che allo stesso tempo possono servire a rendere più gradito il soggiorno dei turisti e migliorare la qualità della vita dei residenti. Contribuire allo sviluppo culturale e civile degli associati in chiave sostenibile promuovendo ed organizzando iniziative, servizi ed altre attività atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo degli associati, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati.
- Promuovere e sviluppare iniziative culturali nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, e nelle comunità locali, organizzando iniziative atte alla conoscenza, salvaguardia e valorizzazione delle risorse del territorio realizzando studi di settore e consulenze.
- Favorire legami duraturi d’amicizia e di collaborazione tra l’Associazione e le altre aggregazioni progettuali allo scopo di comporre reti di soggetti aventi le stesse finalità.
- Svolgere qualunque altra attività affine, complementare o connessa a quelle sopra elencate per raccogliere i fondi necessari a finanziare le attività principali e quindi finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali in riferimento a quanto previsto dalla legislazione vigente.
3) L’Associazione potrà in futuro compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie, utili ed opportune alla realizzazione dei predetti scopi; potrà fornire agli associati e a terzi servizi di varia natura, potrà, inoltre, organizzare, promuovere e gestire eventi culturali e di spettacolo.
4) L’Associazione, inoltre, potrà assumere dipendenti e giovarsi dell’opera di collaboratori esterni, nei limiti previsti dalla legge; i rapporti tra l’Associazione e i dipendenti o collaboratori sono disciplinati dalla legge e da un apposito o eventuale regolamento adottato dall’Associazione stessa.
Titolo II - Gli Associati
Art. 1. - Entrate dell’Associazione
L’Associazione non ha scopo di lucro. Per il conseguimento dei fini di cui sopra, in via esemplificativa ma non esaustiva, sarà finanziata con: Le quote dei soci, ordinarie e supplementari, fissate annualmente dal consiglio direttivo; Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche; I proventi di gestione delle iniziative istituzionali; Contributi di enti pubblici e privati; Entrate derivanti da eventuale attività commerciale marginale, connesse agli scopi istituzionali; Ogni altro provento comunque conseguito.
Art. 2 - Organi dell'Associazione
Sono organi dell’Associazione: Assemblea dei Soci; Consiglio direttivo; Presidente.
Titolo III - I Soci
Art. 1 - I soci ordinari, sostenitori e benemeriti
Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e si impegnino alla realizzazione degli stessi mettendo a disposizione parte del loro tempo e accettando gli articoli dello statuto e del regolamento interno. I soci sono tenuti, inoltre, al pagamento di una quota annua di euro cinquanta. Le quote associative si distinguono in ordinarie e straordinarie e sono stabilite ogni anno dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione potrà rivedere la quota di iscrizione annua in qualsiasi momento. Le somme versate come quota annuale di adesione all’Associazione non sono rimborsabili in alcun caso; queste sono altresì intrasmissibili.
Art. 2 – Ammissione e Revoca
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente; un eventuale diniego va motivato. Il socio che intende recedere dall’Associazione deve darne comunicazione con lettera scritta. All’atto dell’ammissione il socio si impegna a versare la quota associativa annuale. Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
Art. 3 - Soci Ordinari
La qualifica di socio ordinario dà diritto: a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione; a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione; a godere dell’elettorato attivo e passivo. I soci sono tenuti: all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; al pagamento del contributo associativo annuale.
Art. 4 - Soci Sostenitori
I soci sostenitori sono coloro che sostengono economicamente l’Associazione, condividendo statuto e regolamento. Essi possono partecipare alla vita dell’Associazione, ma non hanno diritto di voto. Il socio sostenitore per essere tale deve effettuare una donazione annuale compresa tra i cento ed i cinquecento euro.
Art. 5 – Soci Benemeriti
I soci benemeriti hanno gli stessi diritti dei soci sostenitori, ma versa una quota annua superiore a cinquecento euro. Detti soci saranno informati per iscritto su tutte le iniziative che l’Associazione intraprende.
Art. 6 - Partecipanti
L’Associazione per rendere visibile e partecipe delle proprie attività il maggior numero di persone possibile crea la figura del Partecipante. Si diventa partecipante previa richiesta scritta contenente tutti i dati personali con relativa autorizzazione al trattamento degli stessi. Al Partecipante verranno fornite tutte le informazioni sulle attività e gli eventi organizzati dall’Associazione. Non ha diritto di partecipare alla vita attiva dell’Associazione né ha diritto di voto. Il Partecipante è tenuto al pagamento di una somma di € 2,00 (euro due) ed ha durata di un anno. Si può recedere dall'Associazione come Partecipante, in qualsiasi momento previa comunicazione scritta.
Titolo IV - Organi Dell'Associazione
Art. 1 - Assemblea dei Soci
L’Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati anche se dissenzienti. L’assemblea ordinaria dei soci può essere convocata da almeno un terzo dei soci o su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo e comunque almeno una volta l’anno ed è fissata nei 20 giorni successivi alla richiesta. La comunicazione della convocazione verrà inviata al socio almeno cinque giorni prima ed indicherà, oltre all’ordine del giorno, anche il luogo, la data e l’ora in cui si riunirà l’Assemblea. L’Assemblea è presieduta da un Presidente nominato a maggioranza semplice tra i soci presenti, il quale, a sua volta, nomina un segretario verbalizzante. Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo. Le decisioni dell’Assemblea sono assunte a maggioranza dei soci presenti.
Art. 2 – Compiti dell'Assemblea
Sono compiti dell’assemblea dei Soci: Approvare le linee generali del programma di attività dell’anno sociale; Deliberare sul bilancio consuntivo dell’Associazione; Eleggere tra i propri soci i membri del consiglio direttivo; Deliberare sulle modifiche dello Statuto; Deliberare sulle relazioni del Presidente del Consiglio Direttivo. Spetta all’assemblea straordinaria la delibera: delle modifiche inerenti lo statuto con la presenza dei 2/3 dei soci e con decisione a maggioranza dei presenti; dello scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con voto favorevole dei ¾ dei soci Hanno diritto di partecipare alle adunanze delle assemblee tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale; ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato.
Art. 3 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è composto da non meno di 3 persone, come verrà determinato dall'Assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'Atto Costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica 7 anni ed i suoi membri possono essere rieletti; allo scadere del mandato il numero dei componenti nonché le cariche verranno riviste. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione; i consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario, è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti in prima convocazione; in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti. In caso di parità di voto, il voto di chi presiede vale doppio. Le delibere si adottano a maggioranza semplice.
Art. 4 - Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo: Attuare le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci; Redigere i programmi dell’attività sociale previsti dallo Statuto; Redigere i bilanci da sottoporre all’attenzione dell’Assemblea; Decidere circa la stipula di tutti i contratti di ogni genere inerenti l’Associazione; Deliberare circa l’ammissione, la sospensione e la radiazione dei soci; Determinare l’ammontare delle quote annue associative e modalità di versamento; Formulare i regolamenti per il funzionamento dell’Associazione; Decidere circa l’assunzione di dipendenti, di consulenti determinandone il compenso; Svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione dell’Associazione.
Art. 5 – Il Presidente
La firma di rappresentanza, di fronte a terzi o in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo il quale può delegare tutte le sue mansioni ad uno o più Vice-Presidente. Il Presidente o in sua assenza il Vice Presidente hanno il compito: convocare l’assemblea dei soci; convocare e presiedere il consiglio direttivo; sovraintendere alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione tenendo anche aggiornata la contabilità, i registri contabili, il registro dei verbali dell’assemblea, il registro dei verbali del consiglio direttivo, il registro dei soci e degli iscritti, salvo che tali mansioni non siano delegate ad un segretario appositamente eletto tra i membri del consiglio direttivo; firma tutti gli atti relativi all’Associazione.
Titolo V - Attività Disciplinare
Art. 1. - Censura, sospensione ed espulsione
Tutti i soci che dovessero assumere atteggiamenti lesivi all’immagine o del buon andamento dell’Associazione possono essere sottoposti ad un procedimento disciplinare. Ogni Socio può per iscritto evidenziare situazioni ed atteggiamenti, di altri soci, dai quali ne deriva un danno sia economico che di immagine dell’Associazione direttamente al Presidente, il quale al primo consiglio utile sottoporrà all’attenzione del direttivo l’atteggiamento ritenuto disciplinarmente rilevante. Il direttivo valutato la relazione preliminare del Presidente delibera a maggioranza dei due terzi l’eventuale espulsione dall’Associazione. Il direttivo nel valutare disciplinarmente rilevante l’atteggiamento assunto può deliberare la sospensione del socio per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a nove, impedendo di fatto la partecipazione attiva alla vita dell’Associazione. Il consiglio può, inoltre, deliberare, non ritenendo di grave entità l’infrazione disciplinare, una censura scritta ossia l’invito a cambiare atteggiamento e a non riproporlo in futuro. Qualora nell’arco della vita associativa il socio accumuli più di due censure verrà sospeso per un periodo di mesi cinque dalla vita attiva dell’Associazione. Qualora lo stesso accumuli più di due sospensioni verrà automaticamente espulso. Avverso detti provvedimenti non sono previsti ulteriore ricorsi gerarchici.
Titolo VI - Patrimonio dell'Associazione
Art. 1 - Fondo Patrimoniale
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale. Il fondo comune, costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 2 – Rendiconto Economico
L’esercizio sociale dell’Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate, i contributi, le spese e gli oneri sostenuti. Il rendiconto contabile deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Art. 3 - Norma di Rinvio
Per quanto non previsto nel seguente Statuto e dall’Atto Costitutivo si rimanda alle norme di legge vigenti in materie.